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Art. 73t Indagini a tappeto
1 Per far luce su un crimine, ad istanza del giudice istruttore il presidente del tribunale militare di cassazione può disporre il prelievo di campioni e l’allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato. La cerchia delle persone da sottoporre a prelievo può essere ulteriormente ristretta mediante una fenotipizzazione ai sensi dell’articolo 73x. 2 Se il confronto del profilo ai sensi del capoverso 1 non dà esito, ad istanza del giudice istruttore il presidente del tribunale militare di cassazione può disporre che le indagini proseguano con la verifica di un legame di parentela con il donatore della traccia. |
