Art. 75 Diritto di non deporre
Possono rifiutare di testimoniare: - a.113
- il coniuge dell’imputato o indiziato, anche se divorziato, il suo partner registrato, anche se l’unione domestica registrata è stata sciolta, o la persona che convive di fatto con lui;
- abis.114 i parenti e gli affini in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, gli affiliati, i figliastri, i genitori affilianti, il patrigno e la matrigna, i fratellastri e le sorellastre dell’imputato o indiziato;
- b.115
- gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell’esercizio della loro attività; se l’interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare, salvo che non sia preponderante l’interesse al mantenimento del segreto;
- c.116
- le persone che, per asserzione fededegna, esporrebbero se stesse o un congiunto menzionato nelle lettere a o abis al pericolo di un procedimento penale o di un grave detrimento, in particolare per l’onore e il patrimonio; le persone alle quali è stata garantita la tutela dell’anonimato conformemente agli articoli 98b–98d non possono rifiutare di deporre adducendo il pericolo di essere identificate.
113 Nuovo testo giusta l’all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165). 114 Introdotta dall’all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165). 115 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). 116 Nuovo testo giusta l’all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
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