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Art. 77 Segreto di servizio e d’ufficio
1 Quando un testimone sia chiamato a deporre su fatti protetti dal segreto di servizio (art. 77 CPM117), il giudice deve previamente ottenerne la dispensa dal servizio competente. 2 Nessun funzionario o suo ausiliario può, senza il consenso dell’autorità da cui dipende, essere interrogato come testimone su un segreto d’ufficio (art. 320 CP118) o essere obbligato a produrre documenti ufficiali. Del rimanente sono applicabili le disposizioni del diritto amministrativo federale e cantonale.119 119 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 10 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 232, 750; FF 2017 2563). |