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Art. 8 Composizione
1 I tribunali militari e le loro sezioni constano di un presidente, con grado di colonnello o di tenente colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario. 2 Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa.19 3 ...20 19 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 20 Abrogato dall’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |
