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Art. 84g Pretese civili 132
1 La responsabilità della Confederazione per danni subiti è retta dall’articolo 135 della legge militare del 3 febbraio 1995133 o dall’articolo 3 della legge del 14 marzo 1958134 sulla responsabilità. 2 Se lo domanda, la vittima che non sia legittimata a far valere pretese civili secondo l’articolo 163 dinanzi ai tribunali militari o vi rinunci dev’essere convocata al dibattimento. Essa non è però tenuta a comparire, eccetto che sia convocata in veste di testimone o di persona informata sui fatti. In tal caso, le spettano unicamente i diritti in materia d’informazione. 132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285). |