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Art. 85 Periti
1 Quando per chiarire le circostanze della causa siano necessarie conoscenze speciali, il giudice istruttore o il tribunale può rivolgersi a periti. Il loro compito deve essere delimitato. 2 Ai periti dev’essere permesso di esaminare gli atti e concesso il diritto di assistere all’assunzione delle prove e, per chiarire le circostanze della causa, di porre domande ai testimoni e all’imputato. |