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Art. 98d 3. Misure
1 Per adempiere la garanzia della tutela dell’anonimato, il giudice istruttore o il presidente del tribunale può:
2 Il giudice istruttore o il presidente del tribunale stabilisce quali di queste misure siano appropriate e adeguate, per quali persone valgono e per quale periodo di tempo sono adottate; è consentito limitare i diritti della difesa solo nella misura in cui risulti necessario alla protezione della persona da interrogare. 3 Il giudice istruttore o il presidente del tribunale che interroga una persona alla quale è stata garantita la tutela dell’anonimato adotta previamente le misure atte a impedire scambi o sostituzioni di persona. 4Egli può ordinare altre misure di sostegno o di protezione a favore della persona da interrogare sempre che non ne derivi alcuna limitazione dei diritti delle parti. |