Art. 99 Ammissione; dovere
1 Possono fungere da difensori i cittadini svizzeri titolari di una patente cantonale di avvocato e iscritti nel registro degli avvocati.144 2 Ogni militare appartenente a un corpo di truppa o a una formazione sottostante alla giurisdizione del tribunale, titolare di una patente cantonale di avvocato e iscritto nel registro degli avvocati, è tenuto su ordine del presidente del tribunale ad assumere la difesa d’ufficio.145 3 I tribunali militari allestiscono ogni anno un elenco dei difensori d’ufficio. 4 Nei procedimenti penali in cui le circostanze della causa devono essere tenute segrete per ragioni inerenti alla difesa nazionale o alla sicurezza dello Stato, il presidente del tribunale può ricusare il difensore designato dall’imputato. L’imputato dev’essere invitato a designare un altro difensore. Il presidente del tribunale deve avvertire il difensore delle prescrizioni militari sul mantenimento del segreto. 144 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). 145 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). |