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Art. 12 Composizione
1 I tribunali militari d’appello e le loro sezioni constano di un presidente, con grado di colonnello o di tenente colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario. 2 Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa.24 3 ...25 4 Per i ricorsi disciplinari ai sensi dell’articolo 209 capoverso 1 del Codice penale militare del 13 giugno 192726 (CPM), il tribunale militare d’appello costituisce una sezione composta del presidente, di un ufficiale nonché di un sottufficiale o un militare di truppa.27 24 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 25 Abrogato dall’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 27 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |