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Art. 2 Incorporazione nella giustizia militare 4
1 Possono essere incorporati come ufficiali della giustizia militare i militari che hanno concluso gli studi in giurisprudenza con l’ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da una scuola universitaria svizzera oppure che sono titolari di una patente cantonale di avvocato.5 2 Per compiti che non richiedono conoscenze giuridiche specialistiche, possono essere incorporati nella giustizia militare anche altri militari.6 3 ...7 4 Il Consiglio federale fissa il grado e la funzione degli ufficiali della giustizia militare. 5 Esso assegna alla giustizia militare il numero necessario di ufficiali. 4 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 20145939). 5 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 6 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 7 Abrogato dall’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |