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Art. 35 Avviso obbligatorio
Il membro di un tribunale militare che si trovi in uno dei casi previsti negli articoli 33 o 34 deve avvertirne il più presto possibile il tribunale, il più tardi però dopo l’apertura del dibattimento. Nel caso dell’articolo 34, deve inoltre dichiarare se si astiene o se lascia alle parti la cura di domandare la sua ricusazione. Alle parti è dato un breve termine per proporre la ricusazione. |