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Art. 36 Domanda di ricusazione
1 Le parti che intendono far uso del diritto di ricusazione (art. 33 o 34) devono presentare una domanda di ricusazione al tribunale competente appena la causa della ricusazione sia sorta o giunta a loro notizia. 2 La domanda deve rendere verosimili i fatti sui quali si fonda. La persona ricusata si spiegherà sulla causa della ricusazione. Non sono ammesse altre prove. 3 Chiunque presenta tardivamente una domanda di ricusazione può essere tenuto a pagare le spese derivate dal ritardo. |