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Art. 39 Dibattimento
1 Il processo verbale del dibattimento deve riprodurne, in sostanza, l’andamento e le risultanze e contenere le proposte e richieste presentate nel suo corso, le decisioni prese e il dispositivo della sentenza. 2 Se il tenore letterale di una deposizione ha particolare importanza, il presidente, d’ufficio o a richiesta di una parte, ne ordina la riproduzione integrale nel processo verbale. 3 Il processo verbale del dibattimento è firmato dal presidente e dal segretario. È inoltre applicabile l’articolo 38. |