|
Art. 54a Fermo di polizia 60
1 Gli organi di polizia civili e militari possono fermare una persona sospettata di aver commesso un reato, accertarne l’identità e verificare se sia ricercata, oppure se siano ricercati veicoli o altri oggetti che detiene. 2 Gli organi di polizia civili e militari devono fermare chiunque sia sorpreso mentre commette un reato o immediatamente dopo. In caso di pericolo di fuga, essi possono inoltre fermare persone che, in base alle constatazioni degli organi stessi, in base a una ricerca segnaletica o in base a informazioni degne di fede di terzi, sono sospettate di aver commesso un reato. 3 Su richiesta, la persona fermata è tenuta a declinare le proprie generalità, a produrre i documenti d’identità, a esibire gli oggetti che detiene e ad aprire a tal fine veicoli e contenitori. 4 Gli organi di polizia civili e militari possono ordinare a militari di partecipare al fermo di una persona colta in flagrante. 60 Introdotto dal n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989). |