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Art. 63 Sequestro
1Gli oggetti e i beni che hanno importanza come mezzi di prova per l’istruzione o che saranno confiscati devono essere sequestrati e posti sotto custodia o messi in altro modo al sicuro. 2 Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200066 sugli avvocati non possono essere sequestrati, sempre che l’avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.67 67 Introdotto dal n. I 8 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255). |