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Art. 73c Identità fittizia e garanzia dell’anonimato
1 La polizia assegna un’identità fittizia all’agente infiltrato.103 2 Il giudice istruttore può garantire all’agente infiltrato che non rivelerà la sua vera identità nemmeno nell’ambito di un procedimento giudiziario in cui questi compaia come persona informata sui fatti o come testimone. 3 Se l’agente infiltrato ha commesso un reato nel corso dell’intervento, il presidente del tribunale militare di cassazione decide sotto quale identità si svolge il procedimento penale. 103 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 14 dic. 2012 sull’inchiesta mascherata e l’indagine in incognito, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 20131051; FF 2012 49394955). |
