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Art. 73d Procedura di approvazione
1 L’intervento di agenti infiltrati sottostà all’approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione. 2 Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto l’inchiesta mascherata il giudice istruttore presenta al presidente del tribunale militare di cassazione i seguenti documenti:
3 Il presidente del tribunale militare di cassazione decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta l’inchiesta mascherata. Può accordare l’approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti. 4 L’approvazione menziona espressamente se è consentito:
5 L’approvazione è accordata per 12 mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta per un periodo di sei mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il giudice istruttore presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata. 6 Se l’approvazione viene negata o non è stata chiesta, il giudice istruttore pone fine senza indugio all’intervento. Tutte le registrazioni devono essere immediatamente distrutte. Le informazioni ottenute mediante l’inchiesta mascherata non possono essere utilizzate né ai fini delle indagini né a scopi probatori. |