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Art. 155 Prescrizioni particolari per il dibattimento e la sentenza
1 Il dibattimento si svolge in assenza dell’accusato se questi non può essere tradotto dinanzi al tribunale o se si rinuncia alla sua comparizione forzata (art. 131 cpv. 2) ovvero nel caso in cui egli si metta nell’impossibilità di parteciparvi. 2 Il tribunale aggiorna il dibattimento se la comparsa personale dell’accusato è indispensabile. Esso procede nondimeno alle assunzioni di prove che non consentono dilazione. 3 La sentenza pronuncia la condanna o l’assoluzione. 4 La sentenza contiene un riferimento agli articoli 156 e 157. |