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Art. 157 Rinuncia alla revoca della sentenza contumaciale
1 Il condannato in contumacia che, avuto conoscenza della sentenza contumaciale, intende rinunciare alla revoca deve dichiararlo per scritto o oralmente a processo verbale. La rinuncia è definitiva. 2 La rinuncia alla revoca della sentenza contumaciale è presunta quando il condannato in contumacia:
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