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Art. 158 Dispensa nella procedura contumaciale
1 Il cittadino svizzero residente all’estero e condannato in contumacia, se impossibilitato a venire in Svizzera per gravi motivi, segnatamente familiari, di salute, professionali o finanziari, può chiedere la revoca della sentenza contumaciale e il nuovo giudizio in procedura ordinaria, nonché la dispensa dalla partecipazione al dibattimento, fintanto che la pena non sia prescritta. Ambedue le domande devono essere motivate. 2 Sulla domanda di dispensa pronuncia definitivamente il presidente del tribunale militare. 3 Se la domanda di dispensa è respinta, non vi è né revoca della sentenza contumaciale né nuovo giudizio in procedura ordinaria. 4 Sono riservate la ripresentazione della domanda per motivi non ancora invocati e l’attuazione della procedura secondo l’articolo 156 in caso di entrata in Svizzera. |
