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Art. 159 Dibattimento
1 Se il tribunale militare o il tribunale militare d’appello deve pronunciarsi su una revoca della sospensione condizionale (art. 40 CPM206) o un ripristino dell’esecuzione (art. 89 CP207), dev’essere svolto un dibattimento. È fatto salvo l’articolo 119 capoverso 1bis.208 2 Il condannato dev’essere sentito; l’uditore e il difensore propongono e motivano le proprie conclusioni. Il condannato ha l’ultima parola. 3 Le disposizioni sul dibattimento e sulla sentenza (art. 130 segg.) s’applicano per analogia. 208 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). |
