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Art. 163 Esercizio 210
1 L’accusatore privato può far valere in via adesiva nel procedimento penale le sue pretese di diritto civile derivanti da un reato giudicato da un tribunale militare, per quanto la Confederazione non risponda dei danni in virtù dell’articolo 135 della legge militare del 3 febbraio 1995211 o dell’articolo 3 della legge del 14 marzo 1958212 sulla responsabilità. 2 L’azione civile nel procedimento penale diventa pendente in giudizio dal momento della dichiarazione di cui all’articolo 84k capoverso 2 lettera b. 3 Se ritira l’azione civile prima del dibattimento di primo grado, l’accusatore privato può nuovamente promuoverla nel foro civile. 210 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285). |