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Art. 183 Spese; indennità
1 Se l’appello dell’accusato è accettato integralmente, le spese procedurali sono a carico della Confederazione. Negli altri casi, il tribunale militare d’appello ne decide secondo libero apprezzamento. 2 Nello stesso modo il tribunale decide circa l’assegnazione di una congrua indennità per le spese d’avvocato, salvo che l’accusato sia stato assistito da un difensore d’ufficio. Se l’appello è stato interposto soltanto dall’accusatore privato, esso può essere condannato a rimborsare le spese alla cassa del tribunale.228 2bis Se l’appello dell’accusatore privato è accettato integralmente o parzialmente, il tribunale può assegnargli un’indennità per le spese d’avvocato nella misura in cui esso non abbia beneficiato del patrocinio gratuito. Il condannato può essere costretto a rimborsare le spese alla cassa del tribunale.229 3 Sulle altre domande d’indennità il tribunale decide secondo l’articolo 117 capoverso 3. 4 Conformemente all’articolo 165a le spese procedurali possono essere addossate all’accusatore privato.230 228Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709). 229Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709). 230 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285). |
