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Art. 196 Legittimazione 237
1 Il ricorso può essere interposto dall’accusato, dal suo difensore e dall’uditore. 2 L’accusatore privato può ricorrere nei casi previsti nell’articolo 195 lettere b–e. 3 Il terzo colpito da ordinanza di confisca può ricorrere in un caso previsto nell’articolo 195 lettera e. 237Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285). |
