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Art. 197 Termine; procedura
1 Il ricorso dev’essere presentato per scritto, con proposta e motivazione, al tribunale che ha pronunciato la decisione impugnata, entro venti giorni dalla comunicazione scritta della medesima. Il presidente assegna alla controparte un termine di venti giorni per insinuare le proprie osservazioni. Dopo di che, trasmette gli atti con le memorie e il suo eventuale rapporto al presidente del tribunale militare di cassazione. 2 L’articolo 182 è applicabile per analogia. Tuttavia, in caso di ricorso giusta l’articolo 195 lettere e e f, il tribunale militare di cassazione è vincolato dalla decisione sui punti penali. 3 Non vi è dibattimento orale. Per contro può essere ordinato un ulteriore scambio di scritti. |
