1 La revisione di un decreto d’accusa o di una sentenza esecutori può essere chiesta se:
- a.
- fatti o mezzi di prova che non erano noti al giudice nel precedente processo sono tali, di per sé od insieme con i fatti precedentemente accertati, da determinare l’assoluzione o una punizione notevolmente più mite del condannato, la condanna dell’accusato assolto o una condanna per un reato più grave;
- b.
- un reato ha influito sull’esito del precedente processo;
- c.
- dopo l’emanazione della sentenza è stata pronunciata una nuova sentenza penale inconciliabile con essa;
- d.
- dopo l’emanazione della sentenza, l’accusato assolto ha fatto una confessione fededegna;
- e.
- sono state violate le norme in materia di astensione o ricusazione e questa violazione non ha potuto essere invocata precedentemente;
- f.239
- la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950240 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi; in tal caso, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sentenza o la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo è divenuta definitiva.
2 Scaduto il termine di prescrizione, la revisione a pregiudizio dell’accusato assolto o del condannato è esclusa.