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Art. 203 Domanda; effetto sospensivo
1 La domanda di revisione dev’essere presentata per scritto al tribunale militare di cassazione. 2 Essa deve indicare i motivi e le prove che la giustificano. 3 Essa sospende l’esecuzione della sentenza soltanto se il presidente lo ordini. 4 ...244 244Abrogato dal n. II della LF del 20 mar. 1992, con effetto dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173). |
