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Art. 12 Collaborazione del rappresentante legale
1Il rappresentante legale e l'autorità civile devono collaborare al procedimento se l'autorità penale minorile lo dispone. 2In caso d'inosservanza, l'autorità inquirente o il tribunale dei minorenni possono ammonire il rappresentante legale, denunciarlo all'autorità civile o infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi. La multa può essere impugnata dinanzi alla giurisdizione di reclamo. |