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Art. 15 Limitazione dell'esame degli atti
1L'accesso a informazioni riguardanti la situazione personale del minore imputato può nel suo interesse venir limitato nei confronti:
2Il difensore e il pubblico ministero minorile possono esaminare la totalità degli atti. Non possono rivelare il contenuto dei documenti il cui esame è limitato. |