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Art. 35 Comparizione personale ed esclusione
1 Il minore imputato e il suo rappresentante legale sono tenuti a comparire personalmente al dibattimento dinanzi al tribunale dei minorenni e alla giurisdizione d’appello, salvo che ne siano stati dispensati. 2 Se interessi privati o pubblici preponderanti lo giustificano, l’autorità giudicante può escludere il minore, il rappresentante legale e la persona di fiducia da una parte o dalla totalità del dibattimento. |
