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Art. 38 Legittimazione
1 Sono legittimati a ricorrere: a. il minore capace di discernimento; e b. il suo rappresentante legale o, in sua assenza, l’autorità civile. 2 L’autorità che ha sostenuto l’accusa dinanzi al tribunale dei minorenni ha diritto di interporre appello. 3 Per il rimanente è applicabile l’articolo 382 CPP26. |