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Art. 44 Spese procedurali
1 Le spese procedurali sono primariamente a carico del Cantone nel quale la sentenza è stata pronunciata. 2 Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 422–428 CPP28. 3 Se sono adempiute le condizioni per addossare le spese al minore imputato (art. 426 CPP), i suoi genitori possono essere dichiarati solidalmente responsabili. |