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Art. 10 Foro
1 Per il perseguimento penale è competente l’autorità del luogo in cui il minore imputato dimora abitualmente al momento dell’apertura del procedimento. Per il perseguimento penale nella procedura in materia di multe disciplinari è competente l’autorità del luogo in cui è stato commesso il reato.10 2 Se il minore imputato non dimora abitualmente in Svizzera, è competente:
3 L’autorità del luogo in cui è stato commesso il reato compie gli atti d’indagine urgentemente necessari.12 4 L’autorità svizzera competente può assumersi il perseguimento penale su richiesta dell’autorità estera se:
5 Per il perseguimento penale conformemente al capoverso 4, nonché secondo gli articoli 4–7 CP, l’autorità competente applica esclusivamente il diritto svizzero. 6 Per l’esecuzione è competente l’autorità del luogo del giudizio; sono fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati intercantonali. 7 I conflitti di competenza tra Cantoni sono decisi dal Tribunale penale federale. 10 Secondo per. introdotto dall’all. 1 n. 6 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). 11 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 6 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). 12 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 6 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |
