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Art. 30 Autorità inquirente
1 L’autorità inquirente dirige il procedimento penale e procede a tutti gli atti istruttori necessari all’accertamento della verità. 2 Durante l’istruzione l’autorità inquirente ha i poteri e i compiti che in virtù del CPP23 spettano al pubblico ministero in questa fase del procedimento. |
