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Art. 6 Autorità di perseguimento penale
1 Sono autorità di perseguimento penale:
2 I Cantoni designano come autorità inquirenti:
3 I giudici dei minorenni sono membri del tribunale dei minorenni. Per il rimanente sono fatte salve le disposizioni sulla ricusazione (art. 9 della presente legge e art. 56–60 CPP9). 4 I procuratori pubblici dei minorenni sostengono l’accusa dinanzi al tribunale dei minorenni. |
