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Art. 8 Organizzazione
1 I Cantoni disciplinano la nomina, la composizione, l’organizzazione, la sorveglianza e le attribuzioni delle autorità penali minorili, per quanto non esaustivamente regolate dalla presente legge o da altre leggi federali. 2 I Cantoni possono prevedere autorità penali minorili competenti per più Cantoni. 3 Possono prevedere procuratori pubblici superiori o generali dei minorenni. |
