Regolamento
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Art. 2
1 I documenti relativi alle esecuzioni possono essere distrutti 10 anni dopo la chiusura delle operazioni. 2 I registri delle esecuzioni con i relativi registri delle persone sono conservati per 30 anni a contare dalla chiusura. 3 Restano riservate le disposizioni delle competenti autorità cantonali circa la conservazione dei registri ausiliari previsti dal diritto cantonale in quanto derogassero alle prescrizioni di cui sopra. |
