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Art. 19 Relazione alla Camera
1 Per ogni oggetto in deliberazione la commissione designa un relatore che riferirà alla Camera sulle sue deliberazioni e proposte. Essa può designare anche più relatori, di lingue diverse. Di norma, il presidente non funge da relatore. 2 I relatori si ripartiscono il lavoro per temi. Tranne per questioni particolarmente importanti o complesse, si astengono dal ripetere quanto già esposto in un’altra lingua ufficiale. La relazione d’entrata in materia si limita alle questioni fondamentali. 3 La commissione può presentare alla Camera un rapporto scritto. Un rapporto scritto va in ogni caso presentato quando un altro documento esplicativo ufficiale non sia disponibile, nonché quando per le deliberazioni sia prevista la procedura scritta (art. 49). |