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Art. 20 Informazione del pubblico
1 Il presidente o il membro incaricato dalla commissione informa la stampa per scritto o oralmente sui risultati sostanziali dei lavori della commissione. 2 L’informazione verte di norma sulle decisioni più importanti, con indicazione dei rapporti di voto e degli argomenti principali sostenuti nelle deliberazioni. 3 I partecipanti alla seduta devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni prima dell’informazione ufficiale da parte della commissione. 4 Rimangono confidenziali le informazioni sulla posizione assunta dai singoli partecipanti e su come essi hanno votato, eccetto ch’essi sottopongano alla Camera una proposta di minoranza. BGE
108 IA 275 () from 17. September 1982
Regeste: Art. 10 EMRK; Veröffentlichung eines nach Art. 293 StGB geheimen amtlichen Berichtes. Das in Art. 22 GRN (SR 171.13) statuierte "Sitzungsgeheimnis" ist keine Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit im Sinne von Art. 10 Ziff. 2 EMRK, denn die in Art. 10 Ziff. 1 EMRK enthaltene Informationsfreiheit gewährleistet nur die aktive Erschliessung allgemein zugänglicher Quellen, zu denen die dem "Sitzungsgeheimnis" unterstellten Verhandlungen der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates sowie deren Gegenstand bildende "vertrauliche" Berichte nicht gehören. |