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Art. 46 Forme di discussione
1 Gli oggetti in deliberazione sono discussi in una delle seguenti forme:
2 Contemporaneamente al programma della sessione l’Ufficio decide in quale forma saranno discussi gli oggetti in deliberazione. 3 Indipendentemente dalla forma della discussione, i relatori della commissione e il rappresentante del Consiglio federale possono chiedere la parola su ogni oggetto in deliberazione. 4 Indipendentemente dalla forma della discussione, le iniziative parlamentari, le mozioni e i postulati possono essere motivati oralmente dai rispettivi autori. Ha inoltre diritto di parola chi per primo ha proposto la reiezione dell’intervento. Gli interpellanti ricevono la parola se viene decisa la discussione.45 5 Indipendentemente dalla forma della discussione, in occasione dell’esame preliminare di un’iniziativa cantonale un deputato del Cantone che ha depositato l’iniziativa può motivarla oralmente a condizione che sia stato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato.46 43 Originario n. III. Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 15832665). 44 Introdotta n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 15832665). 45 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3693; FF 2011 60496085). 46 Introdotto dal n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3693; FF 2011 60496085). |