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Art. 57 Pubblicazione dei dati relativi alle votazioni
1 Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione. I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici. 2 Il presidente comunica il risultato della votazione. 3 Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo.53 4 Sull’elenco nominativo si menziona per ogni deputato se:
5 ...56 53 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 15832665). 54 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 18 mar. 2022 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2022295; FF 2022301, 433). 55 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 1° ott. 2010 (Assenze giustificate dalle votazioni sugli elenchi nominativi), in vigore dal 29 nov. 2010 (RU 2011 1; FF 201052615271). 56 Abrogato dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, con effetto dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 15832665). |