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Art. 61 Accesso all’aula della Camera e alle sale laterali
1 Durante la sessione hanno accesso all’aula della Camera e alle sale laterali (sala dei passi perduti e anticamera):
2 Durante la sessione hanno inoltre diritto di accedere alle sale laterali i giornalisti accreditati e le persone provviste di una tessera di libero accesso ai sensi dell’articolo 69 LParl. 3 Per il pubblico sono a disposizione apposite tribune; per i giornalisti accreditati, le tribune per la stampa. 4 In caso di deliberazione segreta (art. 4 cpv. 2 e 3 LParl) hanno accesso all’aula e alle sale laterali soltanto le persone di cui al capoverso 1 lettere a–d. Le tribune vengono fatte sgombrare. 5 Il presidente può prendere ulteriori disposizioni per regolare l’accesso all’aula, alle sale laterali e alle tribune; in particolare, può limitare temporaneamente il diritto di accedere alle tribune in caso di forte affollamento. 6 Il presidente può altresì disciplinare l’uso dei locali nei giorni fuori sessione. |