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Art. 7 Compiti
1 Oltre ai compiti stabiliti dalla legge, il presidente:
2 Se il presidente è impedito o, eccezionalmente, interviene nel merito, la presidenza è assunta dal primo o, in subordine, dal secondo vicepresidente. 3Se entrambi i vicepresidenti sono anch’essi impediti, la presidenza nella Camera è assunta, nell’ordine, da:
4 I due vicepresidenti:
5 Le decisioni del Consiglio di presidenza richiedono il consenso di almeno due membri. |