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Art. 3
1 I membri del Consiglio di presidenza e dell’Ufficio sono eletti singolarmente dalla Camera all’inizio di ogni sessione invernale. 2 La rielezione immediata alla stessa carica è esclusa, tranne per la funzione di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera d. 3 Se un seggio in seno all’Ufficio diventa vacante in corso di mandato, la Camera procede a un’elezione suppletiva per il periodo restante; per il seggio del presidente, l’elezione suppletiva ha luogo se il seggio è divenuto vacante prima dell’inizio della sessione estiva. |