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Art. 46 Votazione per appello nominale 26
1 Nei casi di cui all’articolo 44 capoverso 2 la votazione si svolge per appello nominale se la mozione d’ordine presentata a tal fine è accolta da almeno dieci deputati. 2 Nelle votazioni per appello nominale il segretario della Camera chiama i deputati in ordine alfabetico. Questi rispondono dal loro banco con «sì» o «no» oppure con «astensione» al quesito posto dal presidente. 3 Contano soltanto i voti dei deputati che hanno risposto immediatamente dopo la loro chiamata. 4 Dopo ogni risposta, il segretario della Camera comunica il risultato intermedio. 5 Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; sono eccettuate le deliberazioni segrete. 26 Nuovo testo giusta il n. I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014251; FF 20128313). |