Art. 44a Rilevamento e pubblicazione dei dati relativi alle votazioni 19
1 Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione. 2 I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici. 3 Il presidente comunica il risultato della votazione. 4 Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo.20 5 Sull’elenco nominativo si menziona per ogni deputato se:
6 È considerato scusato il deputato che, al più tardi entro l’inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per l’intera giornata a causa di un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all’articolo 60 LParl, a causa di un decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare o a causa di maternità, paternità, infortunio o malattia.21 6bis Il deputato che, al più tardi entro l’inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per una parte della giornata a causa di un mandato conferitogli da un organo parlamentare è considerato scusato per quella parte della giornata.22 7 ...23 19 Introdotto dalla cifra. I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014251; FF 20128313). 20 Nuovo testo giusta la cifra I del D del CS del 17 dic. 2021 (Elenco nominativo per ogni votazione), in vigore dal 28 feb. 2022 (RU 2022 107; FF 2021 2696). 21 Nuovo testo giusta la cifra I della D del CS del 20 dic. 2024 (Procedura relativa alle dichiarazioni e congedo di paternità come motivo di impedimento), in vigore dal 3 mar. 2025 (RU 2024 794). 22 Introdotto dalla cifra I del D del CS del 20 mar. 2015 (Modifica dell’elenco dei motivi di impedimento), in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1295; FF 20151889). 23 Abrogato dalla cifra I del D del CS del 17 dic. 2021 (Elenco nominativo per ogni votazione), con effetto dal 28 feb. 2022 (RU 2022 107; FF 2021 2696). |