Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 103
II. Disposizioni speciali 1. Il fondo appartiene ad un terzo Se il fondo appartiene ad un terzo, dovranno essere indicati nel bando anche il suo nome ed il domicilio (art. 29 cpv. 2). Un esemplare del bando (art. 30) e l'elenco degli oneri (art. 34), saranno comunicati anche al terzo proprietario. 1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). |