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Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi
del 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 109
7. Pignoramento simultaneo del pegno
Se il fondo venduto in un'esecuzione in via di realizzazione del pegno era stato pignorato, la vendita coll'indicazione del numero dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno in cui è avvenuta sarà menzionato nel verbale di pignoramento.