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Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)8. Cancellazioni dal registro fondiario 1Contemporaneamente alle domande di iscrizione previste dall'articolo 68 l'ufficio chiederà al registro fondiario la cancellazione delle restrizioni alla facoltà di disporre annotate in base agli articoli 90 e 97. 2I titoli delle cartelle fondiarie o di rendite fondiarie rimasti totalmente o parzialmente perdenti saranno presentati all'ufficio del registro fondiario per la cancellazione o riduzione. I titoli dei semplici crediti ipotecari non saranno consegnati al creditore se non dopo che l'ufficio d'esecuzione vi abbia fatto menzione dell'estinzione del diritto d'ipoteca. |