Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi
del 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 118
G. Fondi costituiti in pegno separatamente e realizzati in blocco
Se sono stati venduti in blocco dei fondi costituiti in pegno separatamente (art. 108), il prezzo ricavato dalla vendita in blocco sarà ripartito sui diversi fondi nella proporzione della stima attribuita ai singoli fondi nella procedura di appuramento dell'elenco degli oneri.